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Legge di stabilità 2022: il nuovo calendario del Superbonus e degli altri bonus edilizi.

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. n. 49, ed è in vigore dal 1° gennaio 2022.

In materia di “bonus edilizi”, la Legge di Stabilità 2022 contiene la proroga fino al 2024 della maggior parte delle agevolazioni. E’ stato rivisto anche il calendario del Superbonus 110%.

Quanto alle modalità di fruizione dei benefici, è stata contestualmente prorogata anche la possibilità di avvalersi delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, previste dall’articolo 121 DL 34/2020. A tal fine, è sempre necessario il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità dei costi (come da obblighi inseriti dal DL 157/2021 “antifrode”), salvo per gli interventi “di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate, per i quali sono adempimenti sempre necessari).

Dal 2022 debutta infine una nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel medesimo anno per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nuovo calendario per il Superbonus

 

TERMINE

 

INTERVENTO

 

31.12.2022

Detrazione 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
 

 

 

31.12.2023

Detrazione 110% in caso di interventi effettuati:

  • da condomìni,
  • dall’unico proprietario (o comproprietario) dell’intero edificio composto da due a quattro unità immobiliari;
  • da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, per gli “interventi trainati”);
  • dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.

La detrazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025

 

31.12.2023

Detrazione 110% per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti (inclusi gli interventi trainati effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo

 

Altri “Bonus edilizi”

Prorogati fino al 31.12.2024:

  • la detrazione IRPEF 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare;
  • il “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013), con limite di spesa di euro 10.000, per le spese sostenute nel 2022 e di euro 5.000 per le spese sostenute nel 2023 o 2024;
  • il sismabonus di cui ai commi 1-bis e seguenti dell’art. 16 del DL 63/2013 (detrazioni 50%, 70%, 75%, 80% e 85%)
  • il “sismabonus acquisti”, spettante agli acquirenti degli immobili di cui all’art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013;
  • il cosiddetto “ecobonus”, spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art. 1, commi 344 – 349 L. 296/2006 e all’art. 14 DL 63/2013;
  • il “bonus verde” di cui all’art. 1, commi 12 – 15, L. 27.12.2017 n. 205.

Il “bonus facciate” (introdotto con l’art. 1, commi 219 – 223, della L. 160/2019), è prorogato fino al 31.12.2022, ma con aliquota pari al 60% (anziché del 90%, spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021).

Non è stato invece prorogato il bonus per le spese per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter DL 63/2013: per tali spese, se sostenute dal 1.1.2022, spetta dunque solo il superbonus nel caso in cui siano “interventi trainati”.

Negli stessi termini di vigenza delle agevolazioni, è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito. A tal fine sono sempre necessari l’attestazione di congruità delle spese ed il visto di conformità, salvo per gli interventi “di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate, per i quali gli adempimenti  in commento sono sempre dovuti).

 

Nuova detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche nel 2022

E’ stata introdotta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione spetta nella misura del 75% e deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

E’ calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • euro 50.000,00, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

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